Accordo con i creditori

Accordo con i creditori

Pianificazione per il futuro


Che cos’è
La legge n.3 del 2012 (che regola la “Composizione della crisi da sovraindebitamento”) prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito: l'Accordo con i creditori.

L'Accordo permette di sospendere tutte le procedure esecutive (sia quelle già in corso, sia quelle che devono partire) e di sanare i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente. Ma occorrono determinati requisiti per poter accedere alla procedura.
Vediamo quali sono.

I requisiti
Si può accedere all'Accordo con i creditori solo a determinate condizioni, che dipendono soprattutto dal soggetto, dalla sua buona fede e dal tipo di debito.

Chi può fare richiesta. 
Possono fare richiesta della procedura i consumatori, cioé le persone fisiche, che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 

Come deve essere il debito
Nei casi di sovraindebitamento, ovvero quando i debiti sono talmente alti che il consumatore non può oggettivamente risanarli con il proprio patrimonio. 
In questa procedura è possibile che i debiti possano essere "misti" cioè sia debiti personali che debiti contratti per attività professionali o imprenditoriali. (es. Ho chiuso la mia attività commerciale tre anni fa e ho ancora debiti con fornitori, tasse, imposte, banche, inps, equitalia ecc.)
La buona fede. Il debito non deve essere “colpa” del consumatore, ma dipendere da cause sopravvenute a lui non imputabili. 
Sarà il giudice a fare questa valutazione.

I documenti da presentare. Il consumatore deve fornire tutta la documentazione necessaria a descrivere accuratamente la propria situazione economica e patrimoniale.
Una sola volta ogni 5 anni. La procedura non può essere richiesta se è già stata utilizzata nei 5 anni precedenti.

La procedura
Prima di tutto non è gratuita: vanno messi in conto, infatti, i costi della parcella del professionista che seguirà l’iter. 
L’accordo, infatti, deve essere scritto da un professionista oppure da un Organismo di Composizione della Crisi. 
Quest’ultimi hanno, appunto, il compito di assistere il debitore sia nell'elaborazione del piano di ristrutturazione sia nella formulazione della proposta ai creditori, ma anche di verificare la veridicità dei dati e attestare la fattibilità del piano.

Una volta completato, il piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per ricevere il vaglio da parte del giudice.
A questo punto viene fissata un'udienza in Tribunale e sospese tutte le procedure esecutive (aste e pignoramenti).
Nel tempo previsto i creditori possono dare il consenso o il loro dissenso alla proposta.
E' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. 
Se l'accordo è raggiunto, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione.





(https://www.altroconsumo.it/soldi/mutui/news/debiti-piano-del-consumatore)
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